Art. 7.

      1. All'articolo 7 della legge 16 marzo 1987, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Nell'ambito della loro programmazione sanitaria, le regioni promuovono iniziative di educazione sanitaria, rivolte ai cittadini con diabete mellito e con sindrome metabolica e finalizzate al raggiungimento dell'autogestione della citata patologia, alla riduzione dei concomitanti fattori di rischio riconosciuti dalle linee guida nazionali e internazionali, nonché alla riduzione e alla prevenzione delle complicanze croniche della malattia diabetica, coordinate dalle strutture diabetologiche competenti per territorio istituite ai sensi dell'articolo 5 della presente legge,

 

Pag. 9

di concerto con i dipartimenti di prevenzione di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni»;

          b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e con l'ausilio di fondazioni e associazioni senza scopo di lucro nonché di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) a carattere nazionale e iscritte in appositi elenchi istituiti presso il Ministero della salute».